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Permessi di costruire, SCIA alternativa a PDC, SCIA, CILA, certificati di agibilità e abitabilità.

SCIA, CILA e PDC per le pratiche edilizie: cosa sono e a cosa servono?

Tecnicamente si fa menzione di titoli abilitativi per vari lavori edilizi, in pratica si tratta di “chiedere i permessi” prima di un intervento edilizio particolare di ristrutturazione o di lavori edilizi di diverso tipo.

È fondamentale, per chi si accinge a fare determinati lavori edilizi nella propria abitazione, conoscere quale iter essi richiedano, al fine di rivolgersi al professionista giusto.

La complessità delle norme in edilizia non facilita sicuramente la comprensione delle procedure da seguire per effettuare un lavoro nella propria abitazione e ciò può mettere alla prova la pazienza dei cittadini, facilmente confondibili e ostacolabili di fronte a pratiche burocratiche del genere.  Come se non bastasse norme, moduli e documentazione da presentare cambiano a seconda della Regione o del Comune.

Cosa sono la CILA, la SCIA e il PDC?
CILA = Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
SCIA Segnalazione Certificata d’Inizio Attività

Sono entrambi “regimi amministrativi” utili alla legittimazione di interventi edilizi, attraverso i quali il titolare dell’immobile (proprietario, affittuario, amministratore, detentore dell’immobile, ogni altra persona che possa fare valore un diritto reale sull’immobile), comunicano/segnalano al Comune di appartenenza dell’immobile, l’inizio di un attività edilizia, indicando i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

In entrambe le circostanze è necessario avvalersi dell’operato di tecnico abilitato alla progettazione edile (geometra, ingegnere, architetto, perito edile) regolarmente iscritto al proprio ordine di appartenenza, il quale ha il compito di “asseverare” (cioè garantire con valenza ufficiale) la conformità delle opere previste in progetto rispetto alla normativa di settore sia nazionale che locale.

Tale adempimenti devono essere sempre predisposti  e depositati prima dell’inizio effettivo dei lavori, accompagnati dagli elaborati progettuali predisposti dal professionista (elaborato grafico di progetto, relazione tecnica, foto delle parti oggetto d’intervento, ed altri più specifici variabili caso per caso ) e ad eventuali atti di assenso necessari ad eseguire l’intervento edilizio (se p.e. l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico e le opere previste in progetto incidono sull’esteriorità dell’edificio, occorre acquisire preventivamente  l’autorizzazione paesaggistica).

PDC  =  Permesso di Costruire

Il permesso di costruire serve per svolgere determinati interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia tra cui le nuove costruzioni o gli interventi di ristrutturazione rilevanti. Gli interventi per cui è necessario il PdC sono indicati dal Testo Unico per l’Edilizia, il DPR 380/2001 all’articolo 10, lettera c che, nello specifico, sono:

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”;
  • interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici o impianti pubblici;
  • ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse.